Impatto della Legge di bilancio 2024 sul regime fiscale della costituzione del diritto di superficie

L’Agenzia delle entrate si sofferma a chiarire il regime fiscale dei corrispettivi derivanti dalla costituzione del diritto di superficie, con riferimento all’articolo 67, comma 1, lettera h), del TUIR (Agenzia delle entrate, risposta 13 maggio 2025, n. 129).

L’Istante è un’associazione sportiva dilettantistica qualificata come ente non commerciale ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR, la quale, in qualità di piena proprietaria, ha ceduto e trasferito la proprietà di una costruzione già esistente, separatamente dalla proprietà del suolo, avvalendosi dell’articolo 952, comma 2, del codice civile. Tale operazione è stata effettuata per una determinata durata e dietro pagamento di un prezzo.
Il quesito posto, dunque, riguarda le conseguenze fiscali di tale operazione a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2024 al trattamento fiscale dei corrispettivi derivanti dalla costituzione a titolo oneroso dei diritti reali di godimento. In particolare, l’Istante chiede se dalla cessione della proprietà superficiaria derivi una plusvalenza di cui all’articolo 67, comma 1, lettera b), del TUIR.

 

In risposta, l’Agenzia ricorda che l’articolo 952 del Codice civile disciplina la costituzione del diritto di superficie in due modi: al primo comma, concedendo il diritto di fare e mantenere una costruzione sul suolo altrui, e al secondo comma, alienando la proprietà della costruzione già esistente, separatamente dalla proprietà del suolo. Questa seconda ipotesi è quella della cosiddetta “proprietà superficiaria“.

Dal punto di vista fiscale, l’articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR individua i soggetti passivi, ai fini IRES. Il loro reddito complessivo è costituito dai redditi fondiari, di capitale, d’impresa e diversi, ovunque prodotti. Nella determinazione dei redditi delle singole categorie, sono soggetti alle disposizioni del Titolo I del TUIR, salvo quanto disposto dalle norme espressamente destinate agli enti non commerciali residenti, rinvenibili al titolo II, capo III, del medesimo Testo unico.

 

Le modifiche operate dalla Legge di bilancio 2024 hanno interessato l’articolo 9 e l’articolo 67 del TUIR:

  • l’articolo 9, comma 5, del TUIR (modificato) dispone che, ai fini delle imposte sui redditi, le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento, salvo diversa previsione;
  • l’articolo 67, comma 1, del TUIR, definisce i “redditi diversi”. La lettera b) include le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, nonché le plusvalenze derivanti da cessioni di terreni edificabili. La lettera h) include i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto, dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento di beni immobili.

La relazione illustrativa alla Legge di bilancio 2024 chiarisce che l’equiparazione tra il diritto di proprietà e i diritti reali di godimento di cui all’articolo 9, comma 5, opera esclusivamente nell’ipotesi di cessione del diritto reale, mentre tale equiparazione è esclusa nell’ipotesi della loro costituzione. La modifica ricomprende espressamente nell’ambito dell’articolo 67, comma 1, lettera h), l’ipotesi di costituzione del diritto di superficie sui beni immobili e di altri diritti reali di godimento.

Analogamente, la relazione tecnica rileva che, salvo casi specifici, il regime impositivo delle plusvalenze è riservato solo alle cessioni dei diritti reali di godimento che seguono la sua costituzione. I redditi ricavati in sede di costituzione dei medesimi diritti divengono imponibili per l’intero ammontare percepito nel periodo d’imposta.

 

Pertanto, a decorrere dal 2024, per effetto delle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2024, ai corrispettivi derivanti dalla costituzione del diritto di superficie non si applica più il regime fiscale delle plusvalenze di cui alla lettera b), comma 1, dell’articolo 67, del TUIR. Tali corrispettivi trovano invece una autonoma disciplina nella successiva lettera h).

Ai sensi dell’articolo 71, comma 2, del TUIR i predetti  redditi «sono costituiti dalla differenza tra l’ammontare percepito nel periodo di imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione».

Pertanto, in applicazione della normativa e dei principi esposti, nel caso di specie, il corrispettivo derivante dalla costituzione a titolo oneroso del diritto di superficie oggetto dell’istanza costituisce reddito diverso ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera h), del TUIR, determinato secondo i criteri di cui al successivo articolo 71, comma 2.

CCNL Presidenza del Consiglio: resoconto della riunione in ARAN

Presentate le proposte in relazione all’articolato della parte normativa del testo

Il 6 maggio 2025, si è svolta la riunione in ARAN per il proseguimento della trattativa di rinnovo del CCNL 2019-2021.
In tale occasione, Fp-Cgil ha presentato la proposta di modifica del contratto sul piano normativo che verte su:

– un richiamo nel contratto all’indennità di vacanza contrattuale;

– definizione più dettagliata dei criteri per la mobilità all’interno della Presidenza;

– l’inserimento dei criteri per il riconoscimento del lavoro agile e da remoto tra le materie oggetto di confronto e, su questo, la formulazione di una proposta articolata in un apposito Titolo del CCNL;

– la modifica dell’istituto della reperibilità ed il riconoscimento al personale di prestito della differenza tra l’indennità corrisposta dall’amministrazione di provenienza e quella prevista per la PCM, per superare la disparità di trattamento tra persone che svolgono la medesima funzione nello stesso posto di lavoro.

La geolocalizzazione dei dipendenti è sanzionabile

Comminata una multa di 50.000 euro a un’azienda  che ha rilevato la posizione geografica dei dipendenti in smart working (Garante per la protezione dei dati personali, comunicato 8 maggio 2025).

L’Autorità garante per la protezione dei dati personali ha comminato una sanzione di 50.000 euro a un’Azienda che rilevava la posizione geografica di circa 100 dipendenti durante l’attività lavorativa svolta in modalità agile. Numerose le violazioni riscontrate dal Garante, intervenuto a seguito di un reclamo di una dipendente e di una specifica segnalazione da parte dell’Ispettorato della funzione pubblica.

Dall’istruttoria è infatti emerso che l’azienda effettuava un monitoraggio dei propri dipendenti per verificare l’esatta corrispondenza tra la posizione geografica in cui si trovavano e l’indirizzo dichiarato nell’accordo individuale di smart working, anche in base a specifiche procedure di controllo mirato. In particolare, in base a tali procedure, il personale, scelto a campione, veniva contattato telefonicamente dall’Ufficio controlli con la richiesta di attivare la geolocalizzazione del pc o dello smartphone, effettuando una timbratura con un’apposita applicazione, e di dichiarare subito dopo, tramite un’e-mail, il luogo in cui in quel preciso momento si trovava fisicamente. A tale richiesta, seguivano poi le verifiche e gli eventuali procedimenti disciplinari dell’Azienda. Il tutto in assenza di un’idonea base giuridica e di un’adeguata informativa, oltre alle conseguenti interferenze nella vita privata dei dipendenti e a numerose altre violazioni del Regolamento europeo e del Codice.

Le diverse esigenze di controllo dell’osservanza dei doveri di diligenza del lavoratore in smart working non possono infatti essere perseguite, a distanza, con strumenti tecnologici che, riducendo lo spazio di libertà e dignità della persona in modo meccanico e anelastico, comportano un monitoraggio diretto dell’attività del dipendente non consentito dallo Statuto dei lavoratori e dal quadro costituzionale.

CCNL Istruzione e ricerca: riunione all’Aran per la prosecuzione della trattativa

Le OO.SS. hanno richiesto interventi sostanziali sulla parte normativa del contratto

Nei giorni scorsi si sono riuniti Aran e OO.SS. di settore per proseguire la trattativa per il rinnovo del CCNL 2022-2024 del comparto “Istruzione e Ricerca”. L’Aran ha presentato alcune proposte di modifica della parte relativa alle relazioni sindacali e di integrazione della disciplina del lavoro a distanza. 

I Sindacati negli interventi hanno sottolineato l’esigenza di un cambiamento sostanziale del capitolo relativo alle relazioni sindacali al fine di potenziarne la funzione, sia per quanto riguarda la parte comune del comparto che nelle parti specifiche di settore (scuola, università, ricerca, AFAM). Alla luce dell’esperienza applicativa del CCNL 2019/2021, ritengono preferibile precisare alcune clausole relative alle relazioni sindacali al fine di renderne maggiormente chiara l’applicazione, come ad esempio, in materia di informazione sull’utilizzo delle risorse o di contrattazione dei compensi. 

Rispetto al lavoro a distanza, pur apprezzando la proposta dell’Aran di estendere i giorni di attività resa in questa modalità dai lavoratori in particolare condizioni di salute o che assistano familiari con disabilità, è stata rappresentata la necessità che questo istituto sia reso maggiormente accessibile a tutto il personale.

In conclusione è stata ribadita la richiesta di erogazione al personale del Settore ricerca le risorse relative al CCNL 2019-2021 non ancora distribuite. 

Nuove disposizioni su tributi regionali e locali e federalismo fiscale: D.Lgs. in esame preliminare

Il Consiglio dei ministri ha approvato, in sede di esame preliminare, un decreto legislativo recante disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 9 maggio 2025, n. 127).

Il provvedimento, su proposta congiunta del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, introduce misure volte a rafforzare l’autonomia fiscale per gli enti territoriali e a semplificare gli adempimenti a carico di cittadini e imprese.

 

In linea con le disposizioni già implementate per i tributi statali, si prevede la possibilità anche per gli enti territoriali di adottare meccanismi incentivanti l’adempimento spontaneo. Tra questi, spiccano sistemi premiali per i contribuenti che optano per l’addebito diretto in conto corrente, l’introduzione di comunicazioni preventive all’avvio di attività di accertamento (lettere di compliance e avvisi bonari), e la facoltà di istituire forme di definizione agevolata delle pretese tributarie, con riduzione delle sanzioni e degli interessi dovuti.

 

Specificamente per le regioni, viene introdotto l’avviso di accertamento esecutivo, finalizzato ad accelerare le procedure di riscossione coattiva. Contestualmente, si interviene semplificando la gestione della tassa automobilistica.

 

Per quanto concerne le province, si prevede che il gettito dell’Imposta Provinciale di Trascrizione sia assegnato all’ente nel quale è gestita concretamente l’attività e non dove è solo domiciliata la sede legale.

 

Relativamente ai comuni, il decreto prevede una maggiore proporzionalità nella commisurazione delle sanzioni applicabili in materia di IMU, TARI, imposta di soggiorno e contributo di sbarco. Si introduce, altresì, una semplificazione degli adempimenti dichiarativi concernenti l’IMU, attraverso l’adozione di un modello telematico unificato. Inoltre, al fine di incentivare la partecipazione degli enti locali all’attività di recupero dell’evasione fiscale, per il triennio 2025-2027, viene elevata dal 50% al 100% la quota da attribuire ai comuni per le maggiori somme accertate e riscosse.