L’attribuzione del nuovo codice ATECO ai datori di lavoro già iscritti

Si procederà ad attribuirlo progressivamente a tutte le matricole che, al 1° aprile 2025, risultano già iscritte e che si trovano nello stato “Attiva” o “Riattivata” (INPS, messaggio 13 maggio 2025, n. 1471).

Dopo la recente circolare n. 71/2025 l’INPS torna sul tema dell’introduzione del nuovo codice ATECO 2025. Infatti, dal 1° aprile 2025, l’INPS ha iscritto i nuovi datori di lavoro utilizzando il codice relativo alla nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025, come illustrato nella recente circolare n. 71/2025.

La registrazione del nuovo codice è avvenuta anche per chi ha indicato il precedente codice ATECO 2007, attraverso la conversione automatica del corrispondente codice ATECO 2025.

Ora l’INPS ha comunicato anche che procederà ad attribuire progressivamente il codice ATECO 2025 a tutte le matricole già iscritte alla data del 1° aprile 2025 e che si trovano nello stato “Attiva” o “Riattivata”, alla data del 13 maggio 2025. Il messaggio in commento specifica le modifiche operative dell’operazione. Peraltro, l’attività in questione riguarda tutte le matricole che risultano attive negli archivi dell’Istituto.

Invece, per le matricole che si trovano nello stato “Sospesa”, il passaggio al nuovo codice ATECO 2025 avverrà al momento dell’eventuale riattivazione, secondo modalità particolari, anch’esse illustrate nel messaggio in argomento.

CCNL Autostrade: previsto un percorso di riqualificazione del personale

Previsto un piano di formazione mirato per il personale del comparto Esazione

Lo scorso 13 maggio è stato sottoscritto da Società Autostrade per l’Italia e le Segreterie Nazionali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Sla-Cisal e Ugl-Vl il verbale di accordo sul progetto di riconversione professionale del personale esattoriale, come stabilito anche dall’Accordo del 5 dicembre 2024.

Viene, pertanto,attivato un piano di formazione mirato per il personale esattoriale, nell’ottica di supportare il processo di crescita e sviluppo professionale verso altri settori operativi aziendali.

Sulla base di ciò sono pubblicatidue differenti bandi per coinvolgere il personale esattoriale in un percorso formativo dedicato al fine di acquisire nuove competenze professionali propedeutiche a ricoprire le seguenti mansioni:

– U.O. Impianti – posizioni di “Addetto Intervento Qualificato di Tratta” e “Addetto Centro Monitoraggio Impianti” (liv. “B1”);

– U.O. Esercizio – posizione di “Operatore dell’Esercizio” (liv. “C”).

CCNL Metalmeccanici: necessaria una riapertura della trattativa

Lo stallo preoccupa imprese e lavoratori del settore

Dopo lo sciopero di 32 ore, a parere della Fim-Cisl, mancano ancora molti punti di incontro per il rinnovo del contratto dei metalmeccanici. Difatti, a parere della stessa, il negoziato non è mai partito dopo la presentazione della piattaforma, prolungando una rottura che procede da oltre 6 mesi e portando le grandi e medie aziende a scrivere una lettera di sollecito a Federmeccanica. 

Tale piattaforma prevede un incremento salariale pari a 280,00 euro mensili, in considerazione sia della inflazione che di altri aspetti inerenti all’innovazione organizzativa e dei processi di trasformazione previsti dal Patto per la fabbrica. 

Invece, secondo Federmeccanica, gli aumenti dovrebbero essere erogati all’atto della consuntivazione dell’inflazione. Pertanto, non vengono definiti gli aumenti, e posticipati in base all’andamento dell’inflazione. 

A fronte di ciò, il 20 maggio sono state convocate unitariamente oltre 1500 delegati a Bologna per ribadire la propria posizione e per rilanciare le iniziative per il mese di giugno qualora la trattativa non dovesse riprendere.

Tassazione plusvalenze cripto-attività: regime amministrato, costo, trasferimenti, revoca

Arrivano i chiarimenti dall’Agenzia delle entrate sulla tassazione delle plusvalenze derivanti dalle cripto-attività e su come applicare il regime del risparmio amministrato per i clienti di una società (Agenzia delle entrate, risposta 14 maggio 2025, n. 135).

L’istanza di interpello è presentata da una PMI innovativa, iscritta nel Registro Operatori Valute Virtuali presso l’Organismo Agenti e Mediatori (OAM) che offre una gamma di prodotti e servizi legati alle cripto-attività, tra cui exchange, staking e custodial wallet.
La Società, operando come operatore finanziario ai sensi del D.Lgs. n. 231/2007, intende offrire ai propri clienti la possibilità di optare per il regime amministrato per la tassazione delle plusvalenze e altri proventi derivanti dalle cripto-attività. A tal fine, l’Istante pone diversi quesiti all’Agenzia delle entrate riguardanti il calcolo della plusvalenza in specifiche situazioni.

 

Nel fornire il proprio parere, l’Agenzia si basa sull’articolo 1, commi da 126 a 147, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023) che ha introdotto modifiche alla disciplina di tassazione delle ”cripto attività”. In particolare, il comma 126 prevede una nuova categoria di redditi diversi con l’introduzione della lettera c-­sexies) del comma 1 dell’articolo 67, del TUIR modificata dall’articolo 1, comma 25, lettera  a), della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di bilancio  2025).

 

Per “cripto-attività” si intende una rappresentazione digitale di valore o diritti trasferibili e memorizzabili elettronicamente tramite tecnologia di registro distribuito o analoga. La permuta tra cripto-attività con eguali caratteristiche e funzioni non è un evento fiscalmente rilevante. Questi redditi diversi sono imponibili per le persone fisiche (non nell’esercizio di impresa/arte/professione), enti non commerciali (se non derivanti da attività commerciale), società semplici ed equiparate, e soggetti non residenti con reddito prodotto in Italia. L’imposta è applicata con l’aliquota del 26%, la stessa delle attività finanziarie.

 

La legge ha previsto la possibilità per gli operatori non finanziari di applicare l‘imposta sostitutiva se il contribuente opta per il regime del risparmio amministrato o gestito.

 

Nel regime del risparmio amministrato (art. 6 del D.Lgs. n. 461/1997):

  • l’operatore applica l’imposta sostitutiva su ciascuna plusvalenza o provento percepito;
  • se l’operatore non dispone dei dati necessari per l’applicazione dell’imposta, deve richiederli al contribuente prima di effettuare le operazioni;
  • il contribuente deve fornire i dati e la documentazione (anche in copia);
  • per le cripto-attività, la dichiarazione sostitutiva del contribuente non è ammessa in mancanza di dati;
  • gli operatori devono sospendere l’esecuzione delle operazioni finché non ottengono i dati necessari;
  • in caso di comunicazione inesatta da parte del contribuente, il recupero dell’imposta non applicata è a carico esclusivo del contribuente, con applicazione di una sanzione;
  • per il calcolo delle plusvalenze su categorie omogenee di cripto-attività si assume come costo o valore di acquisto il costo o valore medio ponderato. Questo valore medio deve essere aggiornato in presenza di acquisti successivi;
  • minusvalenze, perdite o differenziali negativi possono essere dedotti da plusvalenze o proventi realizzati in operazioni successive nell’ambito dello stesso rapporto, nello stesso periodo d’imposta e nei successivi ma non oltre il quarto;
  • in caso di revoca dell’opzione o chiusura del rapporto, le minusvalenze residue possono essere portate in deduzione (sempre non oltre il quarto periodo d’imposta successivo) da plusvalenze realizzate in un altro rapporto amministrato intestato agli stessi soggetti, oppure indicate nella dichiarazione dei redditi del contribuente;
  • si considera cessione a titolo oneroso anche il trasferimento di cripto-attività a rapporti di custodia/amministrazione intestati a soggetti diversi da quelli del rapporto di provenienza, o a un rapporto di gestione. Sono escluse le successioni o donazioni;
  • in caso di prelievo di cripto-attività o loro trasferimento a rapporti di custodia/amministrazione intestati agli stessi soggetti del rapporto di provenienza, e comunque in caso di revoca dell’opzione, per il calcolo della plusvalenza/minusvalenza si assume il costo o valore determinato secondo il costo medio ponderato, sulla base di una certificazione rilasciata dall’operatore.

Pertanto, nel caso di specie, la Società è esonerata dalla determinazione della plusvalenza all’atto del trasferimento solo nel caso in cui il contribuente sia in grado di dimostrare attraverso apposita documentazione che il trasferimento delle criptovalute avviene verso un self custodial wallet di sua proprietà o verso un wallet di sua proprietà detenuto presso un altro exchange, non essendo sufficiente a tal fine una dichiarazione resa del contribuente. In caso di revoca dell’opzione del regime amministrato da parte del cliente con passaggio al regime dichiarativo, l’Istante dovrà adempiere agli obblighi di sostituto d’imposta fino al 31 dicembre dell’anno della revoca, comunicando al cliente i valori di carico delle cripto­attività detenute nel wallet e, in caso di minusvalenze residue da compensare, il periodo d’imposta in cui le stesse si sono realizzate. Tali minusvalenze potranno essere portate in diminuzione di redditi diversi realizzati in relazione a cripto­attività detenute in altri rapporti per i quali è stata esercitata l’opzione per l’amministrato, o che il contribuente indica nella propria dichiarazione dei redditi. Eventuali minusvalenze potranno essere compensate con successive plusvalenze realizzate nel medesimo periodo d’imposta o in quelli successivi, ma non oltre il quarto.

 

L’Agenzia ribadisce che i redditi diversi da cripto-attività non possono essere compensati con i redditi diversi di natura finanziaria.

Nel caso in cui i clienti depositino cripto­valuta, sui wallet detenuti presso l’Istante, proveniente da altri wallet (self custodial wallet o wallet presso altri exchange) 
intestatati ai clienti stessi, qualora gli intermediari o operatori, che hanno ricevuto l’opzione per il regime del risparmio amministrato, non siano in possesso dei dati e delle informazioni necessarie per l’applicazione dell’imposta sostitutiva sui redditi diversi realizzati sulle cripto­attività, il contribuente è tenuto a consegnare, anche in copia, la relativa documentazione.

È esclusa la possibilità di presentare una dichiarazione sostitutiva in mancanza di tali dati.
Pertanto, se il contribuente non è in grado di fornire documentazione che attesti il costo o valore d’acquisto, l’intermediario assumerà come costo un valore pari a zero.

Bonus giovani: le istruzioni operative

Dal prossimo 16 maggio sarà disponibile online il modulo per la domanda (INPS, circolare 12 maggio 2025, n. 90).

Dopo l’emanazione dell’apposito decreto attuativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’INPS ha fornito con la circolare in commento le istruzioni operative per il Bonus giovani, l’incentivo introdotto dal Decreto Coesione (D.L. n. 60/2024per favorire l’occupazione stabile dei giovani. La misura, rivolta a tutti i datori di lavoro privati, prevede l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni di contratti da tempo determinato a tempo indeterminato.

Il Bonus si applica alle assunzioni e alle trasformazioni effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 che riguardano giovani: con meno di 35 anni di età alla data dell’assunzione; mai stati occupati a tempo indeterminato nel corso della loro vita lavorativa.

La misura è valida per l’assunzione di lavoratori con qualifica di operai, impiegati o quadri, mentre sono esclusi i dirigenti, i lavoratori domestici e i contratti di apprendistato.

L’incentivo è pari all’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, per un periodo massimo di 24 mesi, nel limite di 500 euro al mese di importo.

Per le aziende della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna), il beneficio è maggiorato fino a 650 euro al mese per lavoratore.

Per accedere all’incentivo, il datore di lavoro deve presentare la domanda con il modulo online disponibile dal 16 maggio tramite la pagina “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, secondo le indicazioni incluse nella circolare in argomento.